(1) Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale che fruiscono di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, hanno diritto al rimborso di spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio sanitario provinciale. Le prestazioni possono essere fruite presso medici specialisti liberi professionisti e presso strutture non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. Sono inoltre rimborsabili le stesse prestazioni erogate da prestatori di servizi sanitari ubicati in altri stati membri dell'Unione Europea. 75)
(2) Rientrano tra le prestazioni rimborsabili di cui al comma 1 anche quelle erogate dai dentisti abilitati, iscritti all’albo professionale della Provincia di Bolzano, e le visite specialistiche effettuate dai medici ospedalieri in regime privatistico al di fuori delle strutture pubbliche e convenzionate. 76)
(3) Sono inoltre rimborsate le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate da strutture non aventi rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale e prescritte dal medico specialista, necessarie ai fini della determinazione della diagnosi.
(4) Il rimborso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è posto a carico dell'azienda sanitaria. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina le specialità e le tipologie di prestazioni nonché la misura degli importi rimborsabili, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria. 77)
(5) 78)
(6) Ai fini dei rimborsi di cui ai commi 4 e 5 da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza, la Giunta provinciale determina le modalità di accesso all'assistenza specialistica indiretta nonché i termini perentori e le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione. Il diritto al rimborso è subordinato alla presentazione dell'impegnativa del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di un medico dipendente del Servizio sanitario provinciale, salvo i casi di urgenza, da certificarsi come tali dall'erogatore della prestazione, e i casi di cui al comma 3. La Giunta provinciale determina le specialità per le quali non è necessaria la predetta impegnativa.79)
(7) Avverso il diniego di rimborso è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 33, comma 3.