(1) Le persone residenti in provincia di Bolzano e iscritte al Servizio sanitario provinciale, che si ricoverano in strutture pubbliche o private non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale o provinciale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio Sanitario Provinciale, a condizione che esse non dispongano già di un’assicurazione privata o di altre forme di indennizzo individuate dalla Giunta provinciale, che coprano tali spese sanitarie. Qualora tali spese sanitarie siano coperte solo in parte, spetta un rimborso massimo che, sommato alla quota coperta dall’assicurazione, non superi le spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio Sanitario Provinciale. Il rimborso viene stabilito secondo la tariffa predeterminata dalla Giunta Provinciale in misura inferiore a quella fissata per le prestazioni erogate in forma diretta ed in base alle fasce di reddito dalla stessa stabilita .71)
(1/bis) La Giunta provinciale può condizionare il rimborso delle prestazioni al rispetto di requisiti di qualità ed appropriatezza.72)
(2) Ai fini del rimborso tramite l'azienda sanitaria, la Giunta provinciale determina le modalità d'accesso alla struttura ed i termini, a pena di decadenza, di presentazione della domanda e della relativa documentazione.73)
(3) Entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento del diniego di rimborso è ammesso ricorso alla Commissione provinciale per la decisione sui ricorsi in materia di assistenza sanitaria. La Commissione è istituita presso la Ripartizione provinciale Salute e decide in via definitiva sui ricorsi. Essa è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta dal presidente o da un suo delegato, individuati presso la Ripartizione Salute, e da altri sei componenti. Almeno quattro componenti sono medici, di cui almeno uno è un libero professionista. I restanti componenti sono funzionari provinciali. 74)
(4) Alla commissione di cui al comma 3 sono altresì attribuiti i compiti del centro regionale di riferimento di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989.