(1) Condizione per il rilascio di un'autorizzazione per l'esercizio di una scuola di sci e dell'attività di maestro di sci, di maestro di snowboard, di assistente di scuola di sci, di maestro di sci alpino di II grado, è la stipula di un'apposita assicurazione della responsabilità civile per i danni alla persona e alle cose degli allievi e di terzi. La misura minima della copertura assicurativa è stabilita dall'assessore provinciale competente.
(2) 30)
(3) 30)