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i) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 51)
Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 6 marzo 2001, n. 10.

Art. 15 (Scuole di sci)

(1)  Agli effetti della presente legge, è considerata scuola di sci ogni organizzazione operante nel territorio provinciale, che si avvalga dell'attività coordinata di più maestri di sci per l'insegnamento delle tecniche e delle conoscenze degli sports da neve, anche con attrezzi sostitutivi degli sci, nonché per l'accompagnamento di clienti sugli sci.

(2)  La scuola di sci è tenuta a garantire nelle relative discipline un'offerta possibilmente ampia di tutti i servizi.

(3)  L'esercizio di una scuola di sci è subordinato all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente. Avverso il provvedimento dell'assessore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale. 18)

(4)  Per il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una scuola di sci devono essere date le ulteriori condizioni:

  1. i maestri di sci costituenti il corpo insegnante permanente collaborano con la scuola di sci durante tutta la stagione sciistica, al fine di garantire un servizio e un’offerta continuati. Su richiesta dovrà essere fornita all'ufficio provinciale competente la documentazione relativa ad ogni singolo maestro, comprovante l'effettiva collaborazione;
  2. la scuola di sci deve essere retta da uno statuto democratico che garantisca l'effettiva partecipazione dei soci negli organi deliberanti e la suddivisione delle entrate derivanti dall'esercizio della scuola stessa in proporzione alle effettive prestazioni professionali, tenuto conto delle eventuali specializzazioni o qualificazioni dei soci;
  3. alla scuola di sci deve essere preposto un direttore in possesso della corrispondente qualificazione;
  4. la scuola di sci deve disporre di un ufficio adeguato alla propria dimensione ed alla capacità ricettiva della zona sciistica e di uno spazio di raduno idonei, dotati di un'insegna esterna nonché di un campo scuola, e deve assicurare il funzionamento senza interruzioni durante tutto l'arco della stagione invernale o estiva;
  5. la denominazione della scuola di sci deve distinguersi chiaramente dalle altre scuole di sci autorizzate, al fine di escludere ogni possibilità di confusione e deve contenere almeno una delle seguenti denominazioni: "Scuola di sci, Skischule, Scola de schi" o dizioni analoghe, nel caso di scuole specializzate;
  6. la zona sciistica, ove viene aperta la scuola di sci e ove la stessa svolge preminentemente la propria attività, deve essere dotata, a seconda che si tratti di una scuola di sci alpino, di snowboard o di una scuola di sci da fondo, di un sufficiente numero di impianti di risalita funzionanti e di piste da sci, ovvero di un sufficiente numero di piste da fondo mantenute in buone condizioni;
  7. le scuole di sci estivo possono essere autorizzate solo in località che consentano la pratica di tale disciplina; l'apertura è stagionale, limitata al periodo di effettiva agibilità del territorio e di funzionamento degli impianti di risalita;
  8. la scuola di sci deve essere gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico, la sicurezza nella pratica dello sci e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali da parte delle organizzazioni e delle imprese turistiche, al fine di incrementare il turismo nelle località invernali, ed attraverso la collaborazione con le autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello sci fra i giovani. 18)
18)
I commi 3 e 4 dell'art. 15, sono stati così sostituiti dall'art. 14, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
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