In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

i) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 51)
Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 6 marzo 2001, n. 10.

Art. 10 (Qualificazioni e specializzazioni)

(1)  I maestri di sci possono conseguire, attraverso la frequenza di appositi corsi organizzati dalla Provincia, dal collegio provinciale dei maestri di sci o da altre organizzazioni o associazioni di categoria e previo superamento dei relativi esami, le seguenti qualificazioni e specializzazioni:

  1. qualificazione di direttore di scuola di sci;
  2. qualificazione di istruttore di maestri di sci o di maestri di snowboard o di maestri di sci di fondo;
  3. specializzazione per l’insegnamento con attrezzi sostitutivi degli sci;
  4. specializzazione per l’insegnamento dello sci ai bambini;
  5. specializzazione per l’insegnamento dello sci a persone portatrici di handicap;
  6. specializzazione per l’insegnamento dello sci in lingue straniere;
  7. specializzazione per l’insegnamento del freeride;
  8. specializzazione per l’insegnamento del freestyle. 14)

(1/bis)  Le qualificazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate ai maestri di sci di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a); le specializzazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 1 possono essere conseguite dai maestri di sci di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b). 15)

(2)  Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti per il conseguimento delle specializzazioni e qualificazioni di cui al comma 1 o di eventuali ulteriori, nonché i programmi dei corsi e degli esami relativi, ed i requisiti per il riconoscimento di specializzazioni o qualificazioni conseguite presso altre organizzazioni.

(3) Le commissioni per gli esami di specializzazione e di qualificazione sono composte da almeno tre componenti con particolari competenze tecniche e didattiche nelle rispettive specializzazioni e qualificazioni. I componenti vengono nominati di volta in volta con il decreto di indizione dei corsi dall’assessore provinciale competente. I diplomi d’esame recano la firma dell’assessore provinciale competente. 16)

14)
L'art. 10, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 59, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
15)
L'art. 10, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 59, comma 5, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
16)
L'art. 10, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionA Tempo libero
ActionActionB Sport
ActionActiona) Legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16
ActionActionc) Legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5
ActionActione) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19
ActionActionf) Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3
ActionActiong) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 4
ActionActioni) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
ActionActionArt. 1 (Oggetto della legge)  
ActionActionArt. 2 (Oggetto della professione del maestro di sci)
ActionActionArt. 3 (Categorie e livelli della professione)
ActionActionArt. 4 (Albo professionale provinciale dei maestri di sci)
ActionActionArt. 5 (Condizioni per l'iscrizione all'albo provinciale)  
ActionActionArt. 6 (Corsi di formazione ed aggiornamento professionale)  
ActionActionArt. 7 (Commissioni di esame)  
ActionActionArt. 8 (Maestri di sci non iscritti all’albo professionale provinciale)     
ActionActionArt. 9 (Doveri del maestro di sci)
ActionActionArt. 10 (Qualificazioni e specializzazioni)
ActionActionArt. 11 (Aggiornamento professionale)
ActionActionArt. 12 (Collegio provinciale dei maestri di sci)
ActionActionArt. 13 (Funzioni degli organi collegiali)
ActionActionArt. 14 (Sanzioni disciplinari e ricorsi)
ActionActionArt. 15 (Scuole di sci)
ActionActionArt. 16 (Autorizzazioni all'esercizio di una scuola di sci)
ActionActionArt. 17  
ActionActionArt. 18  
ActionActionArt. 19 (Attività esterna alla scuola di sci)
ActionActionArt. 20 (Sanzioni amministrative)  
ActionActionArt. 21 (Sanzioni amministrative: procedura)
ActionActionArt. 22 (Assicurazioni)
ActionActionArt. 23
ActionActionArt. 24 (Agevolazioni finanziarie)  
ActionActionArt. 25 (Regolamento di esecuzione)
ActionActionArt. 26 (Disposizioni transitorie)
ActionActionArt. 27 
ActionActionArt. 28 (Abrogazione di norme)
ActionActionj) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 14
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
ActionActionl) Legge provinciale 13 marzo 2013, n. 2
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 3 gennaio 2014, n. 1
ActionActionn) Legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 18 luglio 2023, n. 15
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico