(1) Il risultato d'esercizio positivo è accantonato in apposita riserva del patrimonio netto. La destinazione di tale riserva è indicata dal direttore generale nella relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda ed è oggetto di esame ed approvazione da parte della Giunta provinciale in sede di approvazione del bilancio d'esercizio dell'azienda.
(2) È fatto obbligo al direttore generale di destinare in via prioritaria il valore accantonato nella riserva a copertura delle perdite d'esercizio accumulate negli esercizi pregressi.
(3) Nel caso di perdita di esercizio, la relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda illustra le cause che l'hanno determinata ed indica le modalità di copertura della stessa per il riequilibrio della situazione aziendale.