(1) La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in relazione alle conoscenze scientifiche ed al progresso tecnologico, in presenza di fatti e circostanze imprevedibili ed urgenti nonché in seguito a modifiche delle disposizioni comunitarie.32)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.