(1) La violazione delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale esclude l'applicazione, per gli stessi fatti, delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.
(2) Le seguenti violazioni comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie: