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c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 121)
Autonomia delle scuole

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29.

Art. 20-bis (Scuole dell'infanzia ed istituzioni scolastiche paritarie)        delibera sentenza

(1) Alla realizzazione dell'offerta formativa del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione concorrono anche le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche private, alle quali è riconosciuta la parità con provvedimento del competente Intendente scolastico.

(2) La parità può essere riconosciuta alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche private che, corrispondendo all'ordinamento generale dell'istruzione provinciale, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità previsti dal comma 3. Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche paritarie svolgono un servizio pubblico e accolgono tutti i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, anche in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio, per i quali venga presentata richiesta di iscrizione, a condizione che sia accettato il relativo progetto educativo. L'Intendenza scolastica competente accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

(3)  La parità è riconosciuta alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche private in possesso dei seguenti requisiti:

  1. progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e dello Statuto di autonomia;
  2. piano  triennale dell'offerta formativa37) conforme alle disposizioni vigenti;
  3. attestazione della titolarità della scuola dell'infanzia o dell'istituzione scolastica privata;
  4. pubblicità dei bilanci;
  5. disponibilità di locali, arredi e mezzi didattici propri conformi alle norme vigenti;
  6. istituzione di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
  7. iscrizione per tutte le alunne e tutti gli alunni, i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
  8. applicazione delle norme per l'accompagnamento dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio;
  9. organica costituzione di corsi completi; la parità non può essere riconosciuta a singole classi, tranne che in fase di istituzione graduale di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
  10. personale insegnante, collaboratori pedagogici e collaboratrici pedagogiche in possesso dei prescritti titoli di studio e della prescritta abilitazione secondo le vigenti disposizioni in materia.

(4) Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema provinciale di valutazione, secondo gli standard stabiliti dall'ordinamento scolastico vigente.

(5) Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche private che non soddisfano i requisiti per la parità di cui al presente articolo, possono essere riconosciute e promosse secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, purchè rispettino i principi del vigente ordinamento scolastico provinciale.38) 

massimeDelibera 20 settembre 2022, n. 670 - Criteri per la concessione di contributi a scuole paritarie con lingua d'insegnamento tedesca per le spese di gestione e di funzionamento didattico amministrativo
massimeDelibera 16 marzo 2021, n. 247 - Covid-19 - riduzione delle rette convittuali per vitto e alloggio nei convitti privati nonché nei convitti provinciali gestiti da terzi – anno scolastico 2020/21
massimeDelibera 7 agosto 2018, n. 798 - Approvazione dei criteri per la concessione di agevolazioni per la gestione di convitti scolastici e per investimenti in convitti scolastici, scuole private e collegi universitari (modificata con delibera n. 904 del 05.11.2019)
massimeDelibera 25 luglio 2017, n. 815 - Criteri per la concessione di contributi a favore delle scuole paritarie e scuole riconosciute con insegnamento in lingua tedesca e italiana per l’attuazione delle misure finalizzate alla partecipazione e inclusione (modificata con delibera n. 554 del 12.06.2018)
massimeDelibera 15 dicembre 2008, n. 4722 - Criteri e modalità per la concessione di contributi a scuole riconosciute secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della giunta provinciale del 17.11.2008, n. 4251 ai sensi dell'articolo 20 bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 (modificata con delibera n. 1570 del 27.09.2010 e delibera n. 806 del 20.10.2020)
massimeDelibera 17 novembre 2008, n. 4251 - Criteri e modalitá per il riconoscimento delle scuole private (modificata con delibera n. 39 del 29.01.2019)
37)
Nell'art. 20-bis, comma 3,  lettera b) il termine "piano dell'offerta formativa" è sostituito dal termine "piano triennale dell'offerta formativa", dall'art. 7, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
38)
L'art. 20-bis è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
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