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c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 121)
Autonomia delle scuole

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29.

Art. 12 (Autonomia finanziaria)          delibera sentenza

(1) Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono, in quanto spettanti ai sensi della normativa vigente:

  1. le assegnazioni della Provincia;
  2. le assegnazioni dei comuni;
  3. le tasse scolastiche determinate dalla Giunta provinciale e i contributi degli alunni e delle alunne;
  4. i contributi di altri enti e istituzioni, di imprese o privati;
  5. i proventi derivanti da convenzioni stipulate dalle istituzioni scolastiche ovvero da alienazioni di beni disponibili;
  6. donazioni, eredità e legati, proventi e erogazioni liberali;
  7. ogni altra entrata di natura economica, di qualsiasi titolo.

(2) Le assegnazioni della Provincia per il finanziamento dell'attività scolastica sono distinte in assegnazioni ordinarie e straordinarie. Le assegnazioni sono disposte sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale.

(3) La Giunta provinciale determina le assegnazioni ordinarie sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, tenendo conto della entità e complessità della singola scuola.

(4) Le assegnazioni straordinarie sono finalizzate alla copertura di spese imprevedibili o alla realizzazione di progetti di particolare complessità.

(5) La Provincia e i Comuni nell'ambito delle loro competenze, garantiscono a tutte le istituzioni scolastiche una dotazione di base finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento dell'attività scolastica.

(6) Le assegnazioni ordinarie della Provincia sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun tipo e indirizzo di scuola.

(6-bis)  Le istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge adottano a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 14)

(6-ter)  Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto previsto al comma 6-bis, nonché le disposizioni transitorie per l’adozione del relativo sistema contabile. 14)

(7) Al controllo di regolarità amministrativa e contabile provvedono uno o più nuclei di controllo, nominati dall'intendente scolastico competente. I nuclei sono composti da personale provinciale qualificato in materia amministrativa e contabile. Criteri e modalità di funzionamento sono stabiliti con il regolamento di esecuzione di cui al comma 6-ter. 15)

(8) 16)

(9) Ai fini del perseguimento dell'efficienza o dell'economicità della gestione delle risorse finanziarie, l'amministrazione provinciale può assumere direttamente singole spese connesse allo svolgimento dell'attività scolastica. La Giunta provinciale stabilisce le tipologie di spese. Inoltre la Provincia cura la manutenzione straordinaria delle scuole secondarie di secondo grado.

(10)  Nelle scuole gli agenti della riscossione sono nominati dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 6-ter sono stabilite le disposizioni sulla riscossione, sul conto giudiziale, sul versamento e sulla rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione.  17)

massimeDelibera 16 febbraio 2024, n. 56 - Adeguamento dei compensi dei membri dei nuclei per il controllo amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
massimeDelibera 2 febbraio 2024, n. 28 - Graduatorie di istituto per l’assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie in lingua italiana della provincia di Bolzano
massimeDelibera 30 gennaio 2018, n. 79 - Revoca della deliberazione n. 1339/2017 - Criteri ed importi per l'assegnazione di fondi alle istituzioni scolastiche pubbliche, determinazione dei contributi a carico di alunni e degli importi massimi per incarichi a personale esterno
massimeDelibera N. 324 del 06.02.2006 - Tasse scolastiche per le scuole secondarie della Provincia di Bolzano
14)
L'art. 12, commi 6-bis e 6-ter, sono stati inseriti dall'art. 8, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
15)
L'art. 12, comma 7, è stato prima modificato dall'art. 8, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, e successivamente dall'art. 21, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
16)
L'art. 12, comma 8, è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera e), della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
17)
L'art. 12, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 2, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
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