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b) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 121)
Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole 2)

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 dicembre 1998, n. 54.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 21 (Insegnamento degli strumenti musicali)

(1)  Per l'insegnamento degli strumenti musicali nelle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado la Provincia può avvalersi, nel limite dell'organico delle scuole predette, del personale in servizio presso gli istituti provinciali per l'educazione musicale di cui alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il relativo insegnamento nelle scuole a carattere statale o presso gli istituti medesimi. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le modalità di attuazione del presente comma e i limiti di impiego del personale docente interessato sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

(2)  Il personale docente abilitato all'insegnamento di uno strumento musicale, iscritto nelle corrispondenti graduatorie permanenti provinciali, e il personale docente iscritto negli anni scolastici 2001/02 e 2002/03 nelle graduatorie di istituto e che ha prestato, nel medesimo biennio, servizio di insegnamento di uno strumento musicale nelle scuole a carattere statale per una durata complessiva di almeno tre mesi, ha la precedenza rispetto al personale docente impiegato presso gli istituti provinciali per l'educazione musicale.

(3)  Il servizio prestato dal personale docente ai sensi del comma 1 è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio prestato nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano. In caso di mobilità esterna alla provincia, il predetto riconoscimento è limitato a quello riconoscibile a norma delle vigenti disposizioni statali in materia.

(4)  Qualora l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporti per il personale interessato un maggior carico di lavoro o lo svolgimento di compiti non già retribuiti sulla base dello stipendio in godimento, allo stesso è attribuito un compenso accessorio ai sensi del rispettivo contratto collettivo provinciale di comparto.15) 

15)
L'art. 21 è stato aggiunto dall'art. 25 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
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