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b) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 121)
Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole 2)

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 dicembre 1998, n. 54.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 22 (Istituzione dei ruoli del personale docente con compiti di allenatore sportivo)   delibera sentenza

(1)  Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, per l’attività di allenatore nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine, con opzione provinciale sport, sono istituiti i ruoli per il personale docente con compiti di allenatore sportivo. I ruoli sono suddivisi in categorie sulla base delle discipline sportive.

(2)  Il reclutamento del personale di cui al comma 1 si effettua mediante corso-concorso selettivo di formazione. Al corso-concorso selettivo di formazione può partecipare il personale in possesso del diploma dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di un diploma specifico di allenatore. La Giunta provinciale definisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di valutazione del corso-concorso selettivo di formazione. Fino alla conclusione del corso-concorso selettivo di formazione, al personale sono conferiti, dal dirigente scolastico competente, incarichi a tempo determinato di durata annuale. In prima applicazione del presente articolo, il personale con almeno tre anni di servizio come allenatore sportivo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine viene assunto con contratto a tempo indeterminato, previo superamento di un concorso per soli titoli.

(3)  Il personale di cui al comma 1 è inquadrato come il personale docente diplomato delle scuole secondarie di secondo grado. All’atto dell’inquadramento a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato sono riconosciuti, per intero, i servizi preruolo prestati in qualità di allenatore in scuole secondarie di primo e secondo grado con opzione provinciale sport.

(4)  I posti per i ruoli di cui al comma 1 rientrano nella dotazione organica provinciale di cui all’articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

(5)  La Giunta provinciale determina ulteriori modalità per l’assunzione e l’inquadramento del personale docente con compiti di allenatore sportivo. 16)

massimeDelibera 17 aprile 2018, n. 350 - Personale docente con compiti di allenatore sportivo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca – suddivisione del ruolo e modalità per il concorso per soli titoli, per l’assunzione e l’inquadramento
16)
L'art. 22 è stato aggiunto dall'art. 9, comma 2, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
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