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b) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 121)
Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole 2)

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 dicembre 1998, n. 54.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 20 (Iscrizione nelle graduatorie permanenti per il conferimento di supplenze)       delibera sentenza

(1)  Coloro che si sono laureati alla Facoltà di Scienze della formazione sono inclusi, a richiesta, nelle graduatorie permanenti del personale docente previste dalle vigenti disposizioni al solo fine del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2002/03 e 2003/04. Per la laurea della Facoltà di Scienze della formazione viene attribuito il punteggio relativo al superamento di concorsi previsto dalla tabella di valutazione per l'inclusione nelle graduatorie permanenti. La durata degli studi universitari legalmente prevista viene valutata come servizio di insegnamento prestato nel relativo ruolo provinciale.

(2)  Ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo o ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie permanenti o d'istituto per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, può riconoscere ai candidati e alle candidate un punteggio adeguato per la laurea in scienze della formazione primaria – sezione scuola elementare – e per percorsi formativi specifici che siano funzionali al conseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico provinciale.

(3)  L'individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione avviene per scorrimento delle graduatorie provinciali o d'istituto. L'assegnazione della sede può avvenire anche secondo criteri da stabilirsi, a seconda della competenza, con deliberazione della Giunta provinciale o tramite contratto collettivo provinciale.13) 

(4)  Per soddisfare le esigenze di continuità didattica, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, può disciplinare la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale.

(5)  Fino all'approvazione della legge provinciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto- legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti provinciali e l'attribuzione del relativo punteggio, trovano applicazione le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale, valutando i servizi di cui al punto B.3), lettera h), della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge, in misura doppia esclusivamente quelli prestati negli istituti penitenziari.14) 

massimeDelibera N. 2858 del 11.08.2006 - Stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato nelle scuole elementari e negli istiuti di istruzione secondaria ed artistica in lingau italiana
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 08.11.2005 - Pubblico impiego - controversie relative a nomina di insegnanti e incarichi di supplenza - giurisdizione
massimeDelibera N. 2750 del 10.08.2005 - Disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico 2005/06
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005 - Disciplina degli incarichi di supplenza del personale docente
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 533 del 20.12.2002 - Sovracanoni delle derivazioni di acqua a scopo idroelettrico - Immissione in ruolo del personale docente della religione cattolica - Assunzione a tempo indeterminato di personale docente privo del prescritto titolo di studio e che ha svolto servizio di supplenza per almeno 18 anni
13)
Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
14)
L'art. 20 è stato aggiunto dall'art. 6, comma 2, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e successivamente integrato dall'art. 19 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 15 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
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