(1) Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con il limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia può essere subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, stabilito dalla Giunta provinciale, salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.
(2) La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta alla struttura organizzativa dell'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente in originale. 159)
(3) Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 25 e debbono essere motivati.
(4) Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
(5) Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di 30 giorni, all’autorità giudiziaria amministrativa ai sensi di quanto disposto dal codice del processo amministrativo. Entro lo stesso termine il richiedente può altresì chiedere al difensore civico il riesame della determinazione. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, l’istanza si intende respinta. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica alla struttura organizzativa responsabile. Se, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, la struttura organizzativa responsabile non emana il provvedimento confermativo motivato di diniego, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico il termine per il ricorso all’autorità giudiziaria amministrativa è sospeso e decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o dalla data in cui l’istanza al difensore civico si intende respinta. 160)
(6) Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, assicurano che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche in via telematica, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale. 161)
(7) Il diritto di accesso ai documenti si intende realizzato con la pubblicazione degli stessi nel sito web istituzionale dell’amministrazione provinciale, purché la pubblicazione avvenga in forma integrale. 162)