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d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)2)
Disciplina del procedimento amministrativo 3)

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
3)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 24 (Diritto d’accesso)                                             155) delibera sentenza

(1) Ai fini della presente legge si intende per:

  1. “diritto di accesso”: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
  2. “interessati”: tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
  3. “controinteressati”: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
  4. “documento amministrativo”: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione ovvero da tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

(2)  Attese le finalità di pubblico interesse, il diritto di accesso costituisce un principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

(3)  Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, nonché, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse, nei confronti dei concessionari di pubblici servizi provinciali, delle società partecipate e delle società in house della Provincia e di tutti i soggetti di cui all’articolo 1/ter, comma 2.

(4)  Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso. 156)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 18 dicembre 2009, n. 410 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi - principio generale - limitazioni all’esercizio del diritto - eccezioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 20.11.2008 - Informazioni ambientali - diritto di accesso - disciplina speciale - non occorre interesse particolare e qualificato - parere del comitato di valutazione dell'impatto ambientale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 27.02.2006 - Organizzazione sindacale - diritto di accesso ai documenti amministrativi - limiti - salvaguardia di interessi sovraindividuali propri del sindacato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 133 del 08.04.2003 - Diritto di accesso ad atti amministrativi in materia ambientale - silenzio rifiuto da motivare
155)
156)
L'art. 24 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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