(1) Presso il Servizio di Medicina Legale dell'azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è istituita la commissione medica di verifica.
(2) Tale commissione è competente per gli accertamenti di inidoneità permanenti al servizio, per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in provincia di Bolzano.
(3) Della commissione fanno parte un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, un medico nominato dall'ente nazionale previdenziale per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (INPDAP), un medico specialista in ortopedia ed uno in neurologia/psichiatria.
(4) La commissione è presieduta dal dirigente sanitario - direttore del Servizio di medicina legale dell'azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano o da un medico legale da questo delegato.
(5) La commissione è nominata dal Direttore generale dell'azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano e rimane in carica per tre anni.
(6) Per ciascun componente della commissione è nominato un supplente.
(7) Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite dalla Giunta provinciale.
(8) Durante la visita collegiale il personale può farsi assistere da un medico di sua fiducia.40)