(1) Il collegio medico previsto dall'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente il collocamento obbligatorio dei lavoratori, è nominato dall'unità sanitaria locale Centro-Sud, ha competenza per l'intero territorio provinciale ed è composto da:
(2) Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'unità sanitaria locale. Il collegio è rinnovato ogni triennio. Qualora le designazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), non pervengano entro 60 giorni dalla data della richiesta, l'unità sanitaria locale provvede d'ufficio alla nomina del collegio, tenuto conto di quelle eventualmente pervenute.
(3) Il lavoratore può farsi assistere, durante la visita collegiale, da un medico di fiducia.