(1) L’Azienda Sanitaria esercita le attività di medicina legale mediante il servizio di medicina legale. 38)
(2) Il servizio di medicina legale svolge in particolare le seguenti funzioni:
(3) I sanitari del settore medico-legale dell'unità sanitaria locale possono erogare prestazioni specialistiche a richiesta di privati, di società assicurative, di aziende e di enti pubblici e privati entro i limiti stabiliti dagli accordi nazionali unici di lavoro per il personale sanitario.
(4) Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'unità sanitaria locale Centro-Sud istituisce per il proprio ambito territoriale un servizio di medicina legale che fa parte dell'area funzionale ed organizzativa "igiene e sanità pubblica". Il servizio è diretto da un dirigente sanitario della posizione funzionale apicale nella disciplina di medicina legale e delle assicurazioni ed è dotato di una pianta organica, da istituire con delibera dell'unità sanitaria locale, composta da un dirigente sanitario della posizione funzionale anzidetta e da altri posti da scorporare dalla pianta organica del servizio igiene e sanità pubblica. Al servizio possono essere affidate dalla Giunta provinciale competenze multizonali.