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g) Legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 11)
Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1992, n. 4.

Art. 23 (Attività di medicina legale)

(1) L’Azienda Sanitaria esercita le attività di medicina legale mediante il servizio di medicina legale. 38)

(2)  Il servizio di medicina legale svolge in particolare le seguenti funzioni:

  1. accertamento dell’idoneità generica e specifica al lavoro e dell’incapacità temporanea al lavoro per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti del settore privato;
  2. accertamento dell’idoneità generica e specifica alle mansioni lavorative e dell’incapacità temporanea al servizio per infermità dei dipendenti degli enti pubblici, ferme restando le competenze statali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  3. giudizio di invalidità permanente dei dipendenti di enti pubblici, anche locali, e di dispensa dal servizio;
  4. accertamenti di idoneità o di invalidità temporanea o permanente, previsti da leggi o regolamenti dello Stato, della Regione o della Provincia, compresi quelli relativi a invalidità civile, disabilità, diritto al lavoro dei disabili, cecità e sordità ai sensi della legge provinciale del 8 aprile 1998, n. 3;
  5. assistenza sanitaria in favore di invalidi civili di guerra, per servizio ed altre categorie protette al fine della concessione di protesi e di soggiorni climatici;
  6. accertamenti e autorizzazioni riguardanti le cure termali e le prestazioni sanitarie integrative;
  7. prestazioni medico-legali su richiesta della direzione sanitaria dell’ospedale nonché dei responsabili di altri servizi dell’Azienda Sanitaria;
  8. prestazioni di medicina legale su richiesta di enti pubblici o di privati;
  9. ogni altra prestazione e certificazione medico-legale di interesse pubblico, fatte salve le competenze del medico igienista distrettuale di cui all’articolo 14 della presente legge;
  10. nell’ambito della gestione del rischio clinico, tutta l’attività medico-legale correlata alle richieste di risarcimento danno in ipotesi di responsabilità professionale sanitaria. 39)

(3)  I sanitari del settore medico-legale dell'unità sanitaria locale possono erogare prestazioni specialistiche a richiesta di privati, di società assicurative, di aziende e di enti pubblici e privati entro i limiti stabiliti dagli accordi nazionali unici di lavoro per il personale sanitario.

(4)  Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'unità sanitaria locale Centro-Sud istituisce per il proprio ambito territoriale un servizio di medicina legale che fa parte dell'area funzionale ed organizzativa "igiene e sanità pubblica". Il servizio è diretto da un dirigente sanitario della posizione funzionale apicale nella disciplina di medicina legale e delle assicurazioni ed è dotato di una pianta organica, da istituire con delibera dell'unità sanitaria locale, composta da un dirigente sanitario della posizione funzionale anzidetta e da altri posti da scorporare dalla pianta organica del servizio igiene e sanità pubblica. Al servizio possono essere affidate dalla Giunta provinciale competenze multizonali.

38)
L'art. 23, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
39)
L'art. 23, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
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