(1) Trascorso il termine indicato nell'articolo 25, senza che sia stata fatta espressa dichiarazione di accettazione, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, se ritiene fondata la domanda, determina con proprio decreto la durata e le modalità dell'occupazione, le eventuali limitazioni nonché la relativa indennità, secondo la valutazione dell'Ufficio estimo della Provincia.55)