(1) I proprietari dei terreni da occuparsi, sono avvertiti dal direttore dell'Ufficio estimo della Provincia del giorno in cui si procede alla perizia.
(2) Nella perizia si espone lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi. L'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 30, comma 3.
(3) Il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, vista la perizia, con il decreto di cui all'articolo 26, ordina il versamento della somma determinata ed autorizza l'occupazione temporanea. 57)
(4) Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla perizia dell'Ufficio estimo della Provincia davanti all'autorità giudiziaria competente, secondo la vigente normativa statale.