(1) Le sale da ballo, da biliardo, da giuochi o di attrazione, e gli altri esercizi autorizzati allo svolgimento di attività di trattenimento o di svago che intendano svolgere attività di somministrazione, possono esercitarla, previa apposita licenza, nelle forme e nei limiti di cui ai commi tre dell'articolo 2, o tre, quattro o cinque dell'articolo 3.