(1) La licenza di esercizio può essere rilasciata solo se i locali dell'esercizio nonché i locali di soggiorno del personale risultano conformi alla normativa vigente in materia, nonché idonei al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.33)
(2) La licenza di esercizio non può essere rilasciata, se i locali non sono conformi alla normativa vigente in materia per tutelare clientela e personale da pericoli per la vita o la salute.33)
(3) Sull'osservanza delle prescrizioni previste dal comma precedente, vigila l'autorità competente al rilascio della licenza edilizia.