Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1983, n. 60 - Numero Straordinario.
(1) Il CER può integrare i canoni di locazione per immobili destinati a comando stazione presi in affitto dai Carabinieri alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1. L'integrazione consiste nella concessione di un contributo corrispondente alla differenza tra il canone che sarebbe dovuto in applicazione dei criteri dell'equo canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e quello effettivamente pagato a norma del citato articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1. La spesa è a carico del fondo di cui alla lettera K) dell'articolo 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n, 15, e successive modifiche.