Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1983, n. 60 - Numero Straordinario.
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(2) Per i richiedenti ammessi entro il 31 maggio 1983 al contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, l'ammontare annuo delle obbligazioni da acquistare o da accreditare è commisurato alla differenza fra l'onere periodico a servizio di un prestito obbligazionario decennale e quello di un prestito ventennale.
Recano modifiche alla L.P. 2 aprile 1962, n. 4.