Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1983, n. 60 - Numero Straordinario.
(1) I terreni soggetti alle disposizioni delle leggi provinciali 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, rispettivamente 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi, rispettivamente sugli usi civici, pertanto gli stessi possono essere escorporati dalle rispettive partite tavolari senza ulteriori provvedimenti amministrativi.