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a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 411)
Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.

Art. 6 (Agenzie educative)    delibera sentenza

(1) Il sistema dell'educazione permanente si fonda sulle attività svolte dalle agenzie educative, e principalmente sulle attività svolte dalle agenzie di educazione permanente.

(2)  Sono agenzie di educazione permanente gli enti che:

  1. svolgono funzioni di programmazione e attuazione di attività di educazione permanente per almeno 1800 ore all'anno o, qualora trattasi di centri residenziali di educazione permanente, svolgono le medesime attività per almeno 1600 giorni di frequenza all'anno. Il numero dei giorni di frequenza è dato dal numero di giorni di lezione moltiplicato per il numero dei partecipanti;
  2. svolgono prevalentemente attività di educazione permanente;
  3. garantiscono attività aperte a tutti e rendono pubblici i loro programmi;
  4. hanno la loro sede o svolgono le loro attività in provincia di Bolzano;
  5. rendono accessibili alla Giunta provinciale i dati riguardanti l'attività, il finanziamento, i partecipanti e il personale docente e amministrativo;
  6. operano in modo continuativo sulla base di regolari programmi;
  7. garantiscono al personale e ai partecipanti possibilità di compartecipazione nella programmazione e nell’attuazione delle attività educative, al fine di adeguare le attività stesse alle effettive necessità;
  8. si sono già dimostratI efficienti oppure, in caso di nuova istituzione, danno garanzie di affidabilità;
  9. non hanno fini di lucro.

(3)  Anche le cooperative operanti nel settore dell’educazione permanente e iscritte nell’apposito registro provinciale possono accedere ai vantaggi economici previsti per le agenzie di cui al comma 2.

(4)  Sono considerate centri residenziali di educazione permanente quelle strutture solitamente destinate a ospitare attività di educazione permanente, che propongono un proprio programma di attività e offrono possibilità di vitto e alloggio ai partecipanti.

(5)  Sono considerati agenzie educative gli enti che svolgono attività di educazione permanente con i requisiti indicati alle lettere c), d), e), h) e i) del comma 2.

(6)  Sono considerati inoltre agenzie di educazione permanente gli enti ladini che programmano e svolgono annualmente almeno due terzi delle ore di attività o dei giorni di frequenza di cui al comma 2, lettera a), purché presentino i requisiti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2.

(7)  Le condizioni per la riduzione del numero delle ore di attività formativa e dei giorni di frequenza prescritti per il riconoscimento della qualifica di agenzia di educazione permanente sono fissate in appositi criteri, da emanarsi ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Inoltre, ai fini della succitata riduzione, devono essere garantiti precisi standard di qualità e ricorrere i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2. Con i predetti criteri sono stabiliti anche i parametri per il calcolo delle ore di attività formativa. 7)  8)

massimeDelibera N. 625 del 09.03.2009 - Finanziamento dell'educazione permanente, delle misure per la promozione della conoscenza delle lingue e dei provvedimenti in materia di bilinguismo sulla base di criteri qualitativi negli anni 2009-2010
7)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
8)
L'art. 6, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
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