(1) I comuni favoriscono la costituzione di comitati per l'educazione permanente tra i rappresentanti delle agenzie educative e delle associazioni locali nonché persone singole che non siano rappresentanti di associazioni. Possono anche essere costituiti comitati per l'educazione permanente a livello intercomunale. Ugualmente possono essere costituiti più comitati per l'educazione permanente in un solo comune.
(2) Il comitato per l'educazione permanente è composto da non meno di cinque membri. Dev'essere garantita la rappresentanza del Consiglio comunale, del mondo scolastico locale e delle biblioteche.
(3) I compiti del comitato per l'educazione sono:
(4) I compiti indicati al comma 3 possono essere estesi anche all'ambito delle iniziative culturali.
(5) L'articolo 8 della legge provinciale 8 agosto 1989, n. 6, si applica anche ai comitati per l'educazione permanente.
(6) I comitati per l'educazione permanente sono istituzioni di natura privata. Sono organizzazioni liberamente costituite senza scopo di lucro.9)