(1) Essendo la rete dei sentieri escursionistici importante sia per il tempo libero e la ricreazione della popolazione locale che come indispensabile infrastruttura turistica, la Provincia può concedere contributi ai gestori su base volontaria ovvero istituzionale dei sentieri per la loro manutenzione ordinaria. A tale scopo la Ripartizione provinciale Foreste gestisce un elenco dei sentieri e dei gestori ai quali l’Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici. Per la manutenzione straordinaria al di fuori delle aree protette è competente la Ripartizione provinciale Foreste, che, con il consenso dei proprietari dei terreni, svolge i relativi lavori in economia tramite gli ispettorati forestali, applicando le disposizioni dell’ordinamento forestale. L’inserimento dei sentieri nell’elenco non costituisce titolo per la costituzione di servitù a favore della collettività né costituisce un elemento di prova dell’esistenza di un diritto consuetudinario.
(2) I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori dei sentieri e i proprietari dei terreni sono disciplinati da una convenzione.
(3) La convenzione prevede in particolare:
(4) Nella deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione alla stipula della convenzione sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all’uopo da presentarsi. 12)