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a) Legge provinciale 7 giugno 1982, n. 221)
Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 giugno 1982, n. 27.

Art. 10 (Iniziative destinatarie dei contributi)     delibera sentenza

(1)  Al fine di migliorare e incrementare il patrimonio alpinistico nell'ambito della provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per le seguenti iniziative:

  1. la costruzione e l'arredamento di rifugi alpini e di bivacchi;
  2. la ricostruzione, l'ampliamento, la manutenzione e l'arredamento dei rifugi alpini esistenti;
  3. la costruzione di impianti radiofonici e telefonici e di impianti per la produzione di energia elettrica;
  4. la costruzione di sentieri escursionistici, escluse le vie ferrate; 10)
  5. la costruzione, la manutenzione e il miglioramento di piazzuole per l'atterraggio di elicotteri;
  6. la costruzione di teleferiche per materiali;
  7. la costruzione di acquedotti, di bacini di raccolta di acque necessarie al rifugio e di fosse biologiche.

(2)  Inoltre, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere azioni e manifestazioni intese alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse alpinistiche.

(3)  Le attività di cui al precedente comma possono essere affidate all'Alpenverein Südtirol (ASV), al Club Alpino Italiano (CAI), sezione Alto Adige, o ad altri istituti, enti, associazioni e organizzazioni ai quali l'Amministrazione provinciale potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.

(4)  Ai contributi previsti dalla presente legge possono essere ammessi anche la costruzione o l'acquisto e l'adattamento di immobili destinati a sede centrale dell'Alpenverein Südtirol (AVS) e del Club Alpino Italiano (CAI), sezione Alto Adige.

(5)  11) 

massimeDelibera 18 gennaio 2022, n. 18 - Modifica dei criteri e delle direttive per il risanamento dei rifugi alpini in Alto Adige
massimeDelibera 14 settembre 2021, n. 797 - Criteri per la concessione di contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale (modificata con delibera n. 840 del 15.11.2022)
10)
La lettera d) dell'art. 10, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 36, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 36, commi 7 e 8, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
11)
L'art. 10, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e successivamente abrogato dall'art. 66, comma 1, lettera c), della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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