(1) Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica realizza l'insieme delle attività volte a prevenire, ridurre ed eliminare i fattori di rischio, assicurando gli interventi indispensabili ai fini del controllo della situazione epidemiologica.
(2) Sono di competenza del servizio:
- la profilassi delle malattie infettive o diffusive;
- la profilassi e la vigilanza igienica relativa all'edilizia, agli approvvigionamenti idropotabili, alla produzione, manipolazione, trasporto, commercio e somministrazione delle sostanze alimentari, delle bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;
- la profilassi e vigilanza igienica degli insediamenti urbani e della collettività;
- vigilanza sulle attività sportive;
- gli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico-legale di competenza dell'unità sanitaria locale;
- l'educazione igienico-sanitaria della popolazione.
(3) Le prestazioni previste al punto 5) del comma precedente comprendono anche gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e all'articolo 2, terzo comma, del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
(4) Il servizio svolge altresì le funzioni che ad esso saranno attribuite dalla legislazione provinciale di attuazione del secondo comma dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(5) Il servizio coadiuva, nell'ambito di programmazioni coordinate, l'esercizio delle funzioni di tutela delle acque, del suolo e dell'aria, che competono agli uffici provinciali ai sensi dell'articolo 6.10)