(1) Il distretto sanitario di base è una struttura tecnico-funzionale dell'unità sanitaria locale nella quale è assicurata in modo globale e unitario la continuità delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento mediante un'unità operativa multidisciplinare.
(2) Il regolamento dei servizi dell'unità sanitaria locale disciplina le attività e le modalità di organizzazione del lavoro delle unità operative di distretto, che deve comunque uniformarsi ai criteri del lavoro di gruppo, della programmazione unitaria delle attività e dell'integrazione con gli altri servizi dell'unità sanitaria locale, nonché con servizi privati convenzionati operanti nel distretto. Il regolamento, inoltre, deve prevedere la residenzialità degli operatori addetti in modo stabile all'unità operativa di distretto, tenendo conto delle esigenze complessive di funzionamento dell'unità sanitaria locale.