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f) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 11)
Disciplina del Servizio sanitario provinciale

1)
Pubblicata nel B.U. 9 gennaio 1981, n. 2/Numero Straordinario.

TITOLO I
Organizzazione del servizio sanitario provinciale

CAPO I
Norme generali

Art. 12)

2)
L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 2 (Competenze della Provincia)

(1)  Nella provincia autonoma di Bolzano l'attuazione del Servizio sanitario nazionale compete alla Provincia stessa, nel rispetto dell'ordinamento delle unità sanitarie locali determinato con legge regionale, nonché dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, ed essa esercita le relative funzioni amministrative, salva la facoltà di delegare alcune di esse ai comuni.

(2)  Restano comunque salve le competenze riservate allo Stato dalle norme di attuazione del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in materia di igiene e sanità, nonché le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale.

Art. 33)

3)
Abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 4 (Funzioni delegate ai comuni)

(1)  Sono delegate ai comuni associati nella gestione delle unità sanitarie locali le funzioni qui sotto elencate spettanti alla Provincia in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera.

(2)  Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare:

  1. all'educazione sanitaria,
  2. all'igiene dell'ambiente, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6 e dalle altre norme legislative e regolamentari che concernono specificamente la tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo;
  3. alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
  4. alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
  5. all'igiene e medicina scolastica negli istituti d'istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
  6. alla medicina del lavoro;
  7. alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
  8. all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
  9. all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche, salvo quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, punto 5), sub 7, della medesima legge provinciale n. 1/1981;
  10. all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche, salvo quanto disposto dall'articolo 6 primo comma, punto 5), sub 7 e sub 9, della medesima legge provinciale n. 1/1981;
  11. alla riabilitazione, salvo quanto previsto all'articolo 6, lettera A), punto 1);
  12. all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
  13. all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
  14. alla profilassi e alla polizia veterinaria; all'ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
  15. agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale spettanti al Servizio sanitario provinciale,
  16. l'esercizio della vigilanza tecnico-sanitaria. 4)

(3)  Sono subdelegate ai comuni le funzioni delegate alla Provincia dallo Stato ai sensi delle norme di attuazione del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in materia di igiene e sanità.

4)
Il comma 2 è stato modificato rispett. integrato dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1982, n. 12, dall'art. 9 della L.P. 5 gennaio 1984, n. 1, e dall'art. 7 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

Art. 55)

5)
L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 5/bis (Partecipazione alla gestione di residenze sanitarie assistenziali)

(1)  Al fine di gestire le residenze sanitarie assistenziali, la Giunta provinciale può autorizzare specifiche sperimentazioni gestionali presentate dalle aziende speciali Unità sanitarie locali, da Comuni e da Comunità comprensoriali, autorizzando nel contempo gli enti medesimi alla partecipazione a società miste a capitale pubblico e privato.

(2)  A tali società possono partecipare gli enti interessati e soggetti privati, nei limiti e con le modalità disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.

(3)  La partecipazione a società è consentita a condizione che, sulla base di uno specifico piano economico e finanziario, sia dimostrata la convenienza economica e la migliore qualità dei servizi.6) 

6)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 36 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Capo II
Organizzazione dei servizi gestiti dalla Provincia

Art. 6 (Funzioni esercitate dalla Provincia)  

(1)  Sono riservate alla Provincia le seguenti funzioni, l'esercizio delle quali è assicurato mediante i seguenti servizi e uffici:

  1. 1)7)
  2. Servizio provinciale veterinario, che assorbe l'ufficio del Veterinario provinciale.
    1. vigilare sui servizi veterinari nella provincia per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti riguardanti la profilassi e polizia veterinaria, la produzione e il commercio dei prodotti alimentari di origine animale, nonché la produzione e il commercio dei prodotti per l'alimentazione zootecnica;
    2. gestire la struttura preposta alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli allevamenti e relativi ricoveri e laboratorio per la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e di analisi dei prodotti di origine animale, salvo quanto previsto dalla legge provinciale 25 febbraio 1980, n. 6, riguardante l'istituto zooprofilattico delle Venezie;
    3. propone la programmazione delle profilassi e delle altre attività del servizio veterinario nell'ambito della Provincia;
    4. provvede ad organizzare l'aggiornamento tecnico-professionale, organizzando corsi di qualificazione e di riqualificazione;
    5. gestisce lo schedario riguardante le profilassi obbligatorie di cui alla legge 9 giugno 1965, n. 615, e successive modifiche.

Al servizio sono attribuiti i seguenti compiti:

a)7)

Con la costituzione del servizio è soppresso l'ufficio del Veterinario provinciale.

  1. 3)7)
  2. Igiene e sicurezza ambientale.
    1. provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi di lavoro, di cui alla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e successive modifiche;
    2. provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore, di cui alla legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, e successive modifiche;
    3. tutela del suolo da inquinamenti e disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi, di cui alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche;
    4. tutela delle acque da inquinamento e disciplina degli scarichi, di cui alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e successive modifiche;
    5. prevenzione degli infortuni sul lavoro ed ogni altra funzione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene ambientale, già esercitata dall'ispettorato del lavoro a norma delle vigenti disposizioni di legge, con esclusione della normativa sulla medicina del lavoro e sulla tutela sociale del lavoro;
    6. attività già esercitate dai disciolti ENPI e ANCC, di cui alle vigenti disposizioni di legge, trasferite alla Provincia di Bolzano, con esclusione della normativa sulla medicina del lavoro;
    7. controllo sulla produzione, commercio e impiego di gas tossici.

L'igiene e la sicurezza ambientale comprendono l'esercizio delle seguenti funzioni:

Le funzioni di supporto e presidio delle relative attività sono garantite dai competenti organi del laboratorio provinciale. La Giunta provinciale, su proposta degli Assessori competenti, regolamenta le modalità di accesso al suddetto laboratorio.8)

  1. 5)7)
  2. 6)7)

(2)  Restano comunque salve le funzioni amministrative della Provincia nelle materie che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, attribuisce espressamente alle Regioni, le funzioni della Provincia in materia della formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale sanitario non medico previste dalle leggi provinciali 30 luglio 1977, n. 28, e 26 luglio 1978, n. 37. Le funzioni della Provincia di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, riguardanti il servizio socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati rimangono alla Provincia in attesa di una definitiva regolamentazione.

(3)  Restano riservate alla Giunta provinciale, inoltre, le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di farmacie, nonché le autorizzazioni all'apertura, all'ampliamento o trasformazione e all'esercizio di case di cura, stabilimenti termali, ambulatori di terapia fisica, laboratori di analisi e radiodiagnostica.

7)
La lettera a) è stata abrogata dall'art. 30 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.
8)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 20 gennaio 1984, n. 2.

Art. 7 (Organizzazione dei servizi)

(1)  Fino all'emanazione con legge provinciale dell'ordinamento degli uffici della Provincia, l'organizzazione dei servizi sanitari gestiti dalla Provincia stessa, è determinata con regolamento da approvare dalla Giunta provinciale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano sanitario.

Art. 8 (Rapporto tra i servizi provinciali e le USL)

(1)  I servizi gestiti dalla Provincia sono tenuti, quali servizi integrativi di quelli delle unità sanitarie locali, ad una proficua collaborazione con queste ultime.

Art. 9 (Il personale dei servizi della Provincia)

(1)  Tutte le norme vigenti per le unità sanitarie locali in materia del personale dipendente e a rapporto convenzionale sono estese, in quanto applicabili, anche al personale utilizzato dalla Provincia per la gestione dei propri servizi previsti negli articoli precedenti.

(2)  La pianta organica del personale provinciale dipendente di cui al comma precedente è approvata dalla Giunta provinciale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano sanitario.

CAPO III
Organizzazione dei servizi gestiti dalle USL

Art. 109)

9)
L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 11 (Servizio per l'igiene e la sanità pubblica)

(1)  Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica realizza l'insieme delle attività volte a prevenire, ridurre ed eliminare i fattori di rischio, assicurando gli interventi indispensabili ai fini del controllo della situazione epidemiologica.

(2)  Sono di competenza del servizio:

  1. la profilassi delle malattie infettive o diffusive;
  2. la profilassi e la vigilanza igienica relativa all'edilizia, agli approvvigionamenti idropotabili, alla produzione, manipolazione, trasporto, commercio e somministrazione delle sostanze alimentari, delle bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;
  3. la profilassi e vigilanza igienica degli insediamenti urbani e della collettività;
  4. vigilanza sulle attività sportive;
  5. gli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico-legale di competenza dell'unità sanitaria locale;
  6. l'educazione igienico-sanitaria della popolazione.

(3)  Le prestazioni previste al punto 5) del comma precedente comprendono anche gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e all'articolo 2, terzo comma, del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(4)  Il servizio svolge altresì le funzioni che ad esso saranno attribuite dalla legislazione provinciale di attuazione del secondo comma dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(5)  Il servizio coadiuva, nell'ambito di programmazioni coordinate, l'esercizio delle funzioni di tutela delle acque, del suolo e dell'aria, che competono agli uffici provinciali ai sensi dell'articolo 6.10) 

10)
L'art. 11 è stato modificato e integrato dall'art. 7 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

Art. 12-1411)

11)
Gli artt. 12, 13 e 14 sono stati abrogati dall'art. 12, I° comma, della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

Art. 15 (Servizio veterinario)

(1)  Il servizio veterinario realizza le attività di profilassi e polizia veterinaria; di ispezione e di vigilanza veterinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 6, sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sull'impiego dei farmaci ad uso veterinario.

(2)  Le attività di cui al comma precedente sono svolte nelle strutture dell'unità sanitaria locale e negli allevamenti, secondo le disposizioni del piano sanitario provinciale.

(3)  Il servizio svolge altresì le funzioni che ad esso saranno attribuite dalla legislazione provinciale di attuazione del secondo comma dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 16 (Servizio amministrativo)   delibera sentenza

(1)  Il servizio amministrativo realizza l'insieme delle attività volte a garantire l'ordinato svolgimento della gestione generale dell'unità sanitaria locale, anche attraverso un sistematico collegamento con i responsabili dei servizi, dei distretti e dei dipartimenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 18; esso verifica la compatibilità dell'impiego del personale, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e dei materiali con gli indirizzi del comitato di gestione e dei piani e programmi provinciali e dell'unità sanitaria locale.

(2)  Esso realizza anche l'insieme delle attività volte a garantire una gestione delle risorse finanziarie attribuite all'unità sanitaria locale che assicuri la migliore corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, adottando i principi dell'essenzialità della spesa e dell'economicità della gestione.

(3)  Il servizio provvede:

  1. ad elaborare i bilanci preventivi e i conti consuntivi pluriennali e annuali;
  2. a verificare sistematicamente l'andamento della spesa, analizzandone e controllandone l'evoluzione per comparti specifici in rapporto ai piani e programmi provinciali dell'azienda sanitaria locale, nonché formulando proposte e fornendo consulenza per il suo contenimento e per la razionalizzazione dell'uso delle risorse;
  3. a predisporre le rendicontazioni trimestrali di cui all'articolo 50, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;
  4. ad effettuare i riscontri di cassa, gli impegni di spesa, l'emissione dei mandati di pagamento e degli ordini di riscossione, nonché il controllo contabile delle posizioni retributive;
  5. alla tenuta delle partite dei fornitori e di ogni altra ragione di debito;
  6. agli adempimenti fiscali;
  7. all'amministrazione, sotto l'aspetto economico, previdenziale e giuridico, del personale dipendente o a rapporto convenzionale;
  8. all'amministrazione del provveditorato e dell'economato, che comprende gli atti riguardanti gli acquisti e le forniture, i capitolati generali e speciali d'appalto, la regolare esecuzione dei contratti, le provviste in economia, il riscontro delle fatture dei fornitori, la gestione dei servizi generali quali cucine, lavanderie, magazzini, il controllo delle merci ricevute, nonché la tenuta dell'inventario dei beni;
  9. alla manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare, intesa come l'insieme di opere finalizzate alla conservazione del bene; alla manutenzione straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare, intesa come l'insieme di opere finalizzate al miglioramento del bene; alla direzione dell'officina e del personale addetto alla manutenzione;
  10. all'acquisto di:
    1. apparecchiature biomediche;
    2. strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni mobili, ivi compresi i beni iscritti nei pubblici registri;
    3. apparecchiature informatiche, nonché programmi di base ed applicativi (hardware e software). 12)

(4) Per gli interventi di straordinaria manutenzione di beni immobili di cui al comma 3, numero 9), l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta alla Ripartizione provinciale Salute entro il 31 agosto di ogni anno una richiesta di fabbisogno per l'anno successivo corredata da una previsione triennale. Entro il 30 novembre del medesimo anno l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta il programma dettagliato per gli anni successivi che, sentito il parere del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, è approvato dalla Giunta provinciale con contestuale assegnazione all’Azienda Sanitaria dei fondi necessari. 13) 

(5) Per i beni di cui al comma 3, numero 10), l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta entro il 31 agosto di ogni anno alla Ripartizione provinciale Salute una richiesta di fabbisogno per l'anno successivo corredata da una previsione triennale. I programmi annuali devono essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano sanitario provinciale e predisposti secondo i criteri stabiliti dalla Ripartizione provinciale Salute. Entro il 30 novembre del medesimo anno l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta programmi per gli anni successivi, che, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, sono approvati dalla Giunta provinciale con contestuale assegnazione all’Azienda Sanitaria dei fondi necessari. I criteri di ripartizione sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Per i beni indicati al comma 3, numero 10), lettera a), il cui valore unitario supera la soglia fissata dalla Giunta provinciale, devono essere predisposti distinti programmi d'acquisto, che possono anche avere una valenza pluriennale. 14) 

(6)  Per progetti di informatizzazione di particolare rilevanza a livello provinciale o in caso di particolari e motivate esigenze di natura tecnica, all'acquisto del materiale informatico può provvedere direttamente la Provincia.15) 

massimeDelibera N. 3919 del 13.09.1999 - Approvazione delle "direttive per l'amministrazione del patrimonio delle Aziende speciali Unità sanitarie locali" (modificata con deliberazione n. 4038 dell'8.11.2004 e con deliberazione n. 192 del 23.1.2006)
12)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
13)
L'art. 16, comma 4 è stato prima sostituito dall'art. 10 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, e successivamente dall'art. 25, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
14)
L'art. 16, comma 5 è stato  prima sostituito dall'art. 10 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, e successivamente dall'art. 25, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
15)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 17 (Il distretto sanitario di base)

(1)  Il distretto sanitario di base è una struttura tecnico-funzionale dell'unità sanitaria locale nella quale è assicurata in modo globale e unitario la continuità delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento mediante un'unità operativa multidisciplinare.

(2)  Il regolamento dei servizi dell'unità sanitaria locale disciplina le attività e le modalità di organizzazione del lavoro delle unità operative di distretto, che deve comunque uniformarsi ai criteri del lavoro di gruppo, della programmazione unitaria delle attività e dell'integrazione con gli altri servizi dell'unità sanitaria locale, nonché con servizi privati convenzionati operanti nel distretto. Il regolamento, inoltre, deve prevedere la residenzialità degli operatori addetti in modo stabile all'unità operativa di distretto, tenendo conto delle esigenze complessive di funzionamento dell'unità sanitaria locale.

Art. 18 (Strutture ospedaliere)

(1)  Le strutture ospedaliere dell'unità sanitaria locale nell'ambito dell'autonomia tecnico-funzionale, salvo l'integrazione dipartimentale con i servizi specialistici e di base, sono regolate, in quanto applicabili, dalla legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, e dal decreto delegato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

(2)  Le strutture ospedaliere già costituite in enti ospedalieri secondo l'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, sono dotate di autonomia tecnico-funzionale.

(3) 16) 

(4)  Alla direzione delle strutture ospedaliere dotate di autonomia tecnico-funzionale è preposto un direttore sanitario con il compito di dirigere e coordinare, ai fini igienico-organizzativi, tutta l'attività ospedaliera, ivi compresa quella ambulatoriale, nonché un direttore amministrativo preposto alle attività economico-gestionali. Negli ospedali di 1° grado le funzioni di direttore sanitario sono esercitate da un primario ospedaliero nominato dal comitato di gestione della competente unità sanitaria locale.17) 

(5)  Il piano sanitario provinciale individua i presidi e servizi ospedalieri ivi compresi quelli aventi carattere multizonale.

16)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 18 della L.P. 5 gennaio 1984, n. 1.
17)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

Art. 19-2018)

18)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

TITOLO II
Procedure di programmazione

Art. 2119)

19)
Articolo abrogato dall'art. 4 della L.P. 5 gennaio 1984, n. 1.

Art. 22-2318) 

18)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 24 (Sistema informativo sanitario)

(1)  Per assicurare la realizzazione delle finalità del Servizio sanitario provinciale con il metodo della programmazione e secondo il criterio della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, la Provincia e le unità sanitarie locali provvedono ad organizzare, nell'ambito del sistema informativo provinciale, un sistema informativo sanitario.

(2)  Il sistema informativo sanitario è costituito dall'insieme delle attività e delle procedure aventi per scopo la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni riguardanti:

  1. la condizione di salute della popolazione e i fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio;
  2. la consistenza delle strutture sanitarie e gli aspetti di funzionalità dei servizi in relazione all'andamento della domanda;
  3. gli aspetti economico-finanziari del funzionamento del sistema;
  4. l'articolazione e il funzionamento dei servizi in rapporto alle caratteristiche socio-demografiche della popolazione.

(3)  Il sistema informativo, quale strumento al servizio della politica sanitaria e della gestione delle risorse, nonché per lo sviluppo della partecipazione dei cittadini, si articola a livello provinciale e di unità sanitaria locale con funzioni e caratteristiche determinate nell'ambito della programmazione provinciale conseguente ai programmi specifici di cui al primo comma dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(4)  La realizzazione del sistema informativo viene attuata gradualmente in conformità ai contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario nazionale e di quello provinciale.

(5)  I comuni sono tenuti a comunicare alle unità sanitarie locali competenti per territorio le notizie anagrafiche della popolazione, utili ai fini della programmazione sanitaria e per la gestione dei servizi sanitari. La Giunta provinciale provvede a predisporre un modello uniforme per la trasmissione dei dati.

TITOLO III
Le prestazioni di assistenza sanitaria

Art. 25 (Categorie di prestazioni)

(1)  Ai sensi del presente titolo, sotto la denominazione di prestazioni di assistenza sanitaria si intendono le attività sanitarie eseguite su richiesta e nell'interesse di persone singole, con esclusione quindi di quelle eseguite d'ufficio e prevalentemente nell'interesse della collettività o di gruppi di persone.

(2)  Le prestazioni di assistenza sanitaria si distinguono in prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale e le modalità di erogazione delle stesse sono dettate dal piano sanitario.

Art. 26 (Gli aventi diritto)

(1)  Gli aventi diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria sono quelli indicati nell'articolo 5 del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27 (Livelli delle prestazioni)   delibera sentenza

(1)  I livelli delle prestazioni di assistenza sanitaria da erogare dal servizio sanitario provinciale sono quelli stabiliti dal piano sanitario provinciale, fatti salvi, comunque, i minimi fissati dal piano sanitario nazionale, come disposto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 57 della stessa legge.

(2)  Fino a quando i livelli delle prestazioni di assistenza sanitaria non saranno determinati con le norme di cui al precedente comma, si applicano a riguardo le norme previste nell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(3)  Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore dei minorati, degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.

(3/bis)  Le tariffe relative alle prestazioni di cui al comma 3 vengono aggiornate annualmente dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Sanità  in base al tasso di inflazione a livello locale accertato nel mese di gennaio.20) 

(4)  Per quanto riguarda gli invalidi del lavoro, resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

massimeDelibera 25 marzo 2014, n. 357 - Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 2014
20)
Il comma 3/bis è stato inserito dall'art. 35 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, e poi così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 28 (Strumenti di erogazione)

(1)  La Provincia e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze erogano le prestazioni di assistenza sanitaria in primo luogo attraverso le proprie strutture.

(2)  La Provincia e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze e tenuto conto della programmazione sanitaria provinciale, possono stipulare altresì convenzioni ai sensi dell'articolo 26, nonché degli articoli 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(3)  Le convenzioni di cui al comma precedente, devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, in coerenza con gli schemi tipo nazionali ove previsti.

(4)  Per assicurare la completa assistenza sanitaria a tutta la popolazione, la legge provinciale di piano individua i servizi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri che possono essere espletati da strutture convenzionate austriache ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.

(5)  Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo restano in vigore le relative convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, intendendosi subentrate la Provincia e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze e con decorrenza dal trasferimento dei relativi compiti, agli enti, istituti e gestioni, le cui competenze sono passate al Servizio sanitario provinciale.

Art. 29 (Forme di erogazione delle prestazioni)

(1)  Gli aventi diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria fruiscono delle prestazioni stesse in forma diretta presso le strutture proprie del Servizio sanitario provinciale, nonché presso quelle convenzionate, salvo quanto previsto con legge provinciale per eventuali forme di assistenza indiretta, ai sensi dell'articolo 5 del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 30 (Modalità di ammissione)

(1)  Agli aventi diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari dell'unità sanitaria locale e tenuto conto di quanto stabilito dai seguenti commi.

(2)  Per la scelta del medico generico e del pediatria di fiducia di cui alla relativa convenzione unica prevista dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli aventi diritto possono servirsi dei medici convenzionati operanti nell'ambito del distretto sanitario di base in cui essi hanno la loro residenza o dimora stabile, con il diritto di precedenza, in primo luogo, nei confronti dei medici residenti nello stesso comune e, in secondo luogo, nei confronti dei medici residenti in comune limitrofo, salvi i casi eccezionali espressamente previsti dalla menzionata convenzione.

Art. 31 (Associazione di volontariato assistenziali)

(1)  Le associazioni di volontariato di cui all'articolo 1, ultimo comma, convenzionate ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, della presente legge, comprendono anche gli enti associativi di patronato e assistenza sociale, riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, aventi la finalità istituzionale di concorrere al conseguimento dei fini del Servizio sanitario provinciale, favorendo l'erogazione delle prestazioni assistenziali previste dalla presente legge.

TITOLO IV
Norme transitorie e finali

Art. 32-3718) 

18)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 38

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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