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a) Legge provinciale10 novembre 1978, n. 671)
Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.

Art. 58 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative)

(1)  Per l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

(2)  Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono disposte dal capo dell'ufficio minerario provinciale.