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a) Legge provinciale10 novembre 1978, n. 671)
Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.

Art. 57 (Servizio di controllo e vigilanza)

(1)  Il servizio di controllo e di vigilanza delle norme della presente legge e per l'accertamento delle infrazioni relative è affidato al personale tecnico dell'ufficio minerario provinciale, che riveste la qualifica di cui all'articolo 13 della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32.