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a) Legge provinciale10 novembre 1978, n. 671)
Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.

Art. 56 (Sanzioni amministrative)

(1)  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

  1. da Euro 288 a Euro 1.426 per chi intraprende le indagini di prospezione mineraria di cui all'articolo 2 o le indagini geologiche o mineralogiche di cui all'articolo 51 senza la prescritta autorizzazione o in contrasto con le prescrizioni indicate nel relativo disciplinare di cui all'articolo 5; 15)
  2. da Euro 288 a Euro 4.257 per chi intraprende lavori di ricerca di cui all'articolo 10 senza il prescritto permesso o in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19; 15) 
  3. da Euro 288 a Euro 14.187 per chi intraprende i lavori di coltivazione in mancanza della concessione di cui all'articolo 21 o in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 24, 26, 27, 29, 34, 36, 37, 49, 59, 60 e 61. 15) 

(2)  Le sanzioni sopra stabilite sono cumulabili.

15)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 9, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.