(1) L'amministrazione provinciale, anche con contratti di assicurazione, può coprire i bambini delle scuole dell'infanzia, le alunne e gli alunni da rischi da infortuni che possono verificarsi in dipendenza dello svolgimento delle attività scolastiche, parascolastiche e interscolastiche, nonché durante il percorso da casa a scuola e ritorno.
(2) Ai fini della copertura dei rischi da infortuni dei bambini delle scuole dell'infanzia, degli alunni e delle alunne si procede, previo accordo con l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, ovvero ai sensi della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche.
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