(1) Il servizio di refezione scolastica è garantito dai singoli comuni. La gestione può essere affidata dai comuni anche a terzi.
(2) Il Comune competente fissa i criteri e le modalità di organizzazione del servizio mensa nonché i corrispondenti requisiti di accesso e di partecipazione alle spese a carico dei beneficiari.
(3) La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità di partecipazione della Provincia alle spese ordinarie di gestione del servizio mensa di cui al comma 1. L’ammontare del contributo provinciale a pasto è determinato dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, e può essere scaglionato. La disciplina transitoria, l’iter procedurale e l’erogazione del finanziamento sono determinate con accordo di finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. 30) 31)