(1) Agli alunni e alle alunne delle scuole di ogni ordine e grado i consigli di istituto o di direzione possono assegnare in comodato i libri di testo, il materiale didattico nonché ausili software e hardware. I libri degli esercizi sono assegnati in proprietà. Alle famiglie può essere concesso, in alternativa, il rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dei libri di testo, del materiale didattico nonché degli ausili software e hardware.
(2) La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la scelta dei libri di testo, del materiale didattico, degli ausili software e hardware nonché l’importo massimo per l’acquisto dei medesimi per ogni alunno/alunna e classe; essa stabilisce altresì i criteri per la determinazione dell’ammontare, la concessione e le modalità di erogazione del rimborso del costo sostenuto per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e ausili software e hardware. 32)