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b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)2)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.
2)
Vedi l'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

Art. 12 (Libri di testo)       delibera sentenza

(1)  Agli alunni e alle alunne delle scuole di ogni ordine e grado i consigli di istituto o di direzione possono assegnare in comodato i libri di testo, il materiale didattico nonché ausili software e hardware. I libri degli esercizi sono assegnati in proprietà. Alle famiglie può essere concesso, in alternativa, il rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dei libri di testo, del materiale didattico nonché degli ausili software e hardware.

(2)  La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la scelta dei libri di testo, del materiale didattico, degli ausili software e hardware nonché l’importo massimo per l’acquisto dei medesimi per ogni alunno/alunna e classe; essa stabilisce altresì i criteri per la determinazione dell’ammontare, la concessione e le modalità di erogazione del rimborso del costo sostenuto per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e ausili software e hardware. 32) 

massimeDelibera N. 922 del 30.03.2009 - Criteri per l'assegnazione di fondi alle scuole in lingua italiana per l'acquisto di libri di testo
massimeDelibera 10 novembre 2008, n. 4108 - Determinazione delle modalità di pagamento per la restituzione delle spese sostenute per l'acquisto di libri e materiale didattico
massimeDelibera N. 1283 del 21.04.2008 - Determinazione dell'ammontare del finanziamento provinciale per l'acquisto di libri di testo a favore delle scuole in lingua tedesca e ladina - anno scolastico 2008/09
32)
L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13, modificato dall'art. 29 della L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, poi  sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 19 settembre 2008, n. 6, e dall'art. 19, comma 2, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
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