(1) La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità di espletamento del trasporto fluviale e lacustre in Alto Adige.
(2) Il direttore dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità autorizza lo svolgimento di manifestazioni agonistiche con imbarcazioni da diporto, l’impiego di mezzi di soccorso motorizzati e l’esercizio delle attività economiche di vela, rafting, river trekking e canottaggio sui corsi d’acqua, nel rispetto del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e della normativa provinciale sulla tutela delle acque. 17)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.