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a) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 371)
Norme in materia di trasporto merci, aereo, fluviale e lacustre 2)

1)
Pubblicata nel B.U. 21 gennaio 1975, n. 4.
2)
Il titolo è stato prima sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8, e successivamente dall'art. 14, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 1 3)

3)
L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera a), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 2 4)

4)
L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera a), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 3 5)

5)
L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera a), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 4 6)

6)
L'art. 4 è stato prima sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8, e poi dall'art. 25, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, ed infine abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera a), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 5 7)

7)
L'articolo 5 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8  e poi abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera a), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 6 (Commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada)

(1) Presso la Ripartizione provinciale Mobilità è istituita la commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada, composta da:

  1. un funzionario della Ripartizione provinciale Mobilità, di qualifica non inferiore all'ottava, che la presiede;
  2. un funzionario della Ripartizione provinciale Mobilità, di qualifica funzionale non inferiore alla settima;
  3. un laureato in materie che autorizzano ad insegnare discipline giuridiche ed economiche alle scuole medie superiori o alle scuole professionali provinciali;
  4. un laureato in materie che autorizzano ad insegnare discipline giuridiche ed economiche o discipline economico-aziendali alle scuole medie superiori o alle scuole professionali provinciali;
  5. tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori.8)

(2) La commissione resta in carica per la durata di cinque anni.9)

8)
Vedi anche l'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 febbraio 2011, n. 5.
9)
L'art. 6 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8, successivamente sostituito dall'art. 24 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 6/bis (Esame per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada)

(1) La Giunta provinciale può con propria delibera istituire una tariffa per l’iscrizione all’esame per l’accesso alla professione di trasportatore di merci e persone su strada, che ammonti da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 150,00 euro. 10)

10)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 25, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 7 ( Incentivazione del trasporto combinato )   delibera sentenza

(1)Allo scopo di favorire ed incrementare il passaggio del trasporto merci dalla gomma alla rotaia in Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere contributi a soggetti pubblici e privati operanti in questo settore e promuovere iniziative in tale ambito. 11)

massimeDelibera 13 giugno 2017, n. 655 - Criteri per l'incentivazione del trasporto combinato (modificata con delibera n. 786 del 18.07.2017, delibera n. 679 del 10.07.2018, delibera n. 1152 del 13.11.2018, delibera n. 865 del 22.10.2019, delibera n. 188 del 22.03.2022, delibera n. 309 del 04.04.2023 e delibera n. 903 del 17.10.2023)
massimeDelibera N. 1245 del 23.04.2001 - Approvazione dei criteri in attuazione degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, per la concessione di contributi a favore del trasporto combinato
11)
L'art. 7 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8, e successivamente così sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 22, commi 2 e 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 7/bis (Incentivazione del trasporto merci sostenibile)

(1) La Provincia promuove studi, progetti e iniziative finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all’incentivazione di un trasporto merci sostenibile ed ecocompatibile.

(2) Per le attività di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale, ai sensi della decisione della Commissione Europea 2012/21/UE del 20 novembre 2011. 12)

12)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 14, comma 2, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 8  13)

13)
L'art. 8 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 31, comma 1, lettera a), della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 9  14) delibera sentenza

massimeDelibera N. 2830 del 27.08.2001 - Approvazione dei criteri in attuazione dell'articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, per la concessione di contributi a favore del trasporto combinato
14)
L'art. 9 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8, e successivamente sostituito dall'art. 29 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, ed infine abrogato dall'art. 31, comma 1, lettera a), della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 10 .15) delibera sentenza

massimeDelibera N. 4739 del 28.12.2007 - Criteri per la concessione di contributi a sensi dell'articolo 10 della L.P. 37/1974
15)
L'art. 10 è stato aggiunto dall'art. 25 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10  epoi abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera a), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

11 (Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano)

(1) La gestione dell'aeroporto civile di Bolzano è affidata ad una società di capitali, individuata in conformità alle leggi vigenti.

(2) La società di gestione opera nel rispetto delle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali vigenti in materia.

(3) Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità, la durata e le altre condizioni della gestione. Con il medesimo regolamento sono anche disciplinati i rapporti tra la società di gestione, la Provincia autonoma di Bolzano, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e le altre amministrazioni coinvolte nella gestione dell'aeroporto, con riferimento alle rispettive competenze.16)

16)
L'art. 11 è stato aggiunto dall'art. 25 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 12 (Disciplina del trasporto fluviale e lacustre)

(1) La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità di espletamento del trasporto fluviale e lacustre in Alto Adige.

(2) Il direttore dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità autorizza lo svolgimento di manifestazioni agonistiche con imbarcazioni da diporto, l’impiego di mezzi di soccorso motorizzati e l’esercizio delle attività economiche di vela, rafting, river trekking e canottaggio sui corsi d’acqua, nel rispetto del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e della normativa provinciale sulla tutela delle acque. 17)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

17)
L'art. 12 è stato aggiunto dall'art. 14, comma 3, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
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