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l) Decreto del Presidente della Provincia9 novembre 2009 , n. 541)
Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 22 (Parcheggi)

(1) Nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza di edifici o strutture ovvero in aderenza ad aree pedonali, deve essere riservato alle persone disabili almeno un posto auto opportunamente segnalato, preferibilmente coperto e in aderenza ai percorsi pedonali, e situato nelle immediate vicinanze dell’accesso all’edificio o alla struttura, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali e agli accessi stessi. 36)

(2)  Nelle aree di parcheggio pubbliche o private aperte al pubblico deve essere previsto un posto auto riservato a persone disabili ogni 20 posti e ulteriore frazione di 20.

(3)  Nei luoghi di sosta consentiti lungo le principali strade urbane, gli spazi riservati a persone disabili sono del numero minimo di due ogni 50.

(4)  Nelle strutture ricettive con capienza superiore a 25 posti letto, se provviste di aree di parcheggio, deve essere garantito un minimo di due posti auto più un ulteriore posto ogni 40 posti o frazione di 40 riservati alla sosta di veicoli per persone disabili. Deve inoltre essere previsto un collegamento privo di ostacoli dall’area di parcheggio all’accesso principale o equivalente della struttura.

(5)  Negli impianti sportivi deve essere garantito un minimo di un posto auto riservato per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili più un ulteriore posto ogni 40 posti o frazione di 40, previsti nelle immediate vicinanze dell’accesso principale. Il percorso che conduce dal parcheggio all’impianto sportivo deve essere accessibile.

(6)  Per le strutture sanitarie vale quanto segue:

  1. relativamente ai posti auto riservati per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili, oltre a quanto previsto dal presente articolo, la struttura sanitaria deve essere dotata di un ulteriore posto auto in prossimità di ogni accesso del pubblico;
  2. i posti auto per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili sono riservati in posizione idonea;
  3. le strutture sanitarie che dispongono di strutture di medicina d’urgenza devono prevedere, in prossimità degli accessi del pubblico, un minimo di un posto auto oltre ad un ulteriore posto ogni cinque posti presenti, da riservarsi alla sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.

(7)  Nel caso in cui i luoghi di lavoro soggetti a collocamento obbligatorio siano provvisti di parcheggi, deve essere messo a disposizione del dipendente disabile un posto auto nelle immediate vicinanze dell’accesso all’edificio.

36)
L'art. 22, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 1, del D.P.P. 6 dicembre 2017, n. 44.
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