(1) Le aree e i percorsi pedonali interessati dalle presenti prescrizioni tecniche sono quelli riservati ad uso dei pedoni all’interno della viabilità veicolare. Essi comprendono tutti i marciapiedi, i porticati, gli attraversamenti pedonali, i sottopassi e i sovrappassi, i percorsi pedonali in zone verdi e nei giardini e tutti i parcheggi di cui all’articolo 22, indipendentemente dalla tipologia di edifici che su di essi si affacciano. La larghezza minima delle aree e dei percorsi pedonali non deve essere inferiore a m. 1,50. 31)
(2) Elementi di urbanizzazione quali pavimentazioni, reti di distribuzione di energia elettrica, acqua, gas, telefonia e telematica, non possono originare ostacoli che impediscono la libertà di movimento delle persone.
(3) Durante il periodo di esecuzione di lavori su aree e percorsi pedonali, l’amministrazione competente si adopera affinché l’accessibilità sia ripristinata nel più breve tempo.