(1) La Provincia Autonoma di Bolzano emana con il presente regolamento le direttive per le opere di edilizia scolastica. Queste direttive valgono per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti degli edifici scolastici definiti al comma 3.
(2) Le presenti direttive per l’edilizia scolastica sono uno strumento a disposizione di programmatori, progettisti, committenti ed utenti della costruzione. Le direttive forniscono il presupposto per progettare e realizzare un edificio funzionale, urbanisticamente e architettonicamente riuscito, sia per le esigenze scolastiche, sia per quelle extrascolastiche.
(3) Il presente regolamento contiene le direttive per la costruzione di scuole dell’infanzia, scuole elementari, scuole medie inferiori e scuole medie superiori, compresi i licei artistici di competenza della Provincia e dei Comuni. Le caratteristiche e le unità di misura previste in questo regolamento per le scuole medie superiori valgono anche per le scuole professionali.
(4) Le presenti direttive trovano applicazione anche per la costruzione di scuole dell’infanzia private e per le scuole paritarie o comunque soggette a finanziamento pubblico.
(5) Le direttive riguardano l'edificio scolastico, le palestre, le piscine e le aree esterne necessarie al funzionamento della scuola, come gli spazi per il gioco e per le attività sportive.
(6) Per quanto riguarda il finanziamento delle opere di edilizia scolastica restano ferme le norme vigenti in materia. La Giunta provinciale ammette a finanziamento solo quelle opere che corrispondono alle direttive per l'edilizia scolastica.