(1) L'incompatibilità dei componenti della commissione è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
(2) Nei casi di cui al comma 1 ciascuna parte può proporre la ricusazione di uno o più componenti della commissione. Sulla ricusazione decide il o la presidente della commissione. Se è ricusato il o la presidente della commissione, decide il più anziano o la più anziana fra gli altri due membri della commissione.