(1) Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 15, il procedimento davanti alla commissione è gratuito per le parti.
(2) Le parti che nel caso di cui all'articolo 19, comma 4, decidono per qualsiasi motivo di non proseguire il procedimento davanti alla commissione, dovranno sopportare le spese di chi funge da consulente tecnico esterno della commissione.