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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 491)
Regolamento sulla rateazione di crediti della Provincia

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1)
Pubblicato nel B.U. 14 dicembre 1999, n. 55.

Art. 2 (Organi, domande e garanzie)  

(1)  La domanda di rateazione va presentata all'ufficio che tratta la pratica. Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere l'importo dovuto in unica soluzione ed indicare i relativi motivi.

(2)  L'ufficio, una volta ricevuta la domanda, indica al richiedente la documentazione da prodursi a giustificazione della stessa e verifica se la mancata concessione del beneficio della rateazione possa compromettere obiettivamente la possibilità di realizzo del credito, con conseguente danno per l'amministrazione provinciale.

(3)  Sulle domande per debiti inferiori a euro 50.000,00 decide il direttore/la direttrice di ripartizione preposto/preposta all'ufficio che tratta la pratica. 3)

(4)  Sulle domande per debiti di importo pari o superiore a euro 50.000,00 decide la Giunta provinciale. 4)

(5)  Se l’ammontare del debito è uguale o superiore a euro 10.000,00, la concessione del beneficio è subordinata alla prestazione di idonea garanzia. 5)

(5/bis)  L’ importo minimo di ciascuna rata mensile di pagamento è pari a euro 100,00. 6)

(6)  La rateazione è concessa previo parere tecnico favorevole della struttura organizzativa competente in materia di finanze. 7)

3)
L'art. 2, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 4 settembre 2020, n. 4.
4)
L'art. 2, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 4 settembre 2020, n. 4.
5)
L'art. 2, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 4 settembre 2020, n. 4.
6)
L'art. 5, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 4 settembre 2020, n. 4.
7)
L'art. 2, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 4 settembre 2020, n. 4.