(1) Gli organi competenti a decidere sulla domanda, determinano in quante rate dilazionare la restituzione del debito e l'ammontare delle stesse.
(2) L'importo delle singole rate è maggiorato degli interessi maturati sul capitale, calcolati sulla base del tasso legale. Le singole rate mensili scadono l'ultimo giorno del mese.
(3) Su richiesta del debitore può essere concessa la sospensione della riscossione fino ad un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 60 rate mensili. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso si applicano gli interessi di sospensione pari al tasso legale aumentato di 3,5 punti percentuali. 8)
(4) L'agevolazione è revocata ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero ove sopravvenga fondato pericolo per il recupero del credito