(1) Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, comporta la decadenza dal beneficio e l'immediata riscossione del debito residuo in unica soluzione oppure la rivalsa sulle o l'escussione delle garanzie prestate.
(2) Gli interessi di mora sul debito residuo sono calcolati a partire dalla data di insorgenza del debito stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.