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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Supp. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 3 (Campeggi)

(1)  Il suolo dei campeggi deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e da consentire una agevole percorribilità dei veicoli.

(2)  Gli accessi ai campeggi devono essere tenuti sotto costante controllo. La recinzione deve coprire, ad eccezione delle parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, l'intero perimetro del campeggio.

(3)  I servizi idrosanitari devono essere installati in stabili dotati di un ingresso indipendente per ogni sesso, idoneamente areati ed illuminati, e, di regola, distribuiti in modo da evitare che i campeggiatori debbano percorrere una distanza superiore a m. 150 ovvero a m. 100 nei campeggi ad apertura invernale, i quali devono essere dotati altresì di impianti di riscaldamento e di un locale di essiccazione per i vestiti e le scarpe.

(4)  L'erogazione di acqua minima giornaliera che i campeggi devono garantire è di lt. 130 per persona, di cui almeno 80 potabili. Qualora per utilizzi che non comportino pericolo alla salute degli utenti (lavaggio di autovetture e simili), si renda necessario l'impiego di acqua non potabile, i relativi rubinetti devono recare, in modo ben visibile, una speciale indicazione grafica.

(5)  Le strade di viabilità interna principale e per i servizi idrosanitari devono essere dotate di illuminazione notturna. Gli impianti di illuminazione e quelli di distribuzione di elettricità alle piazzuole devono essere installati secondo le vigenti normative di sicurezza.

(6)  5)

(7)  Le acque nere reflue devono essere smaltite tramite allacciamento alla fognatura dinamica pubblica o tramite sistemi di fognatura statica a perfetta tenuta, atti ad impedire lo spandimento dei liquami nel sottosuolo.

(8)  Gli scarichi autonomi dei campers e delle roulottes devono essere immessi nelle tubazioni coperte di raccolta o, in difetto, in appositi recipienti che vanno svuotati negli scarichi generali di cui al comma sette.

(9)  I rifiuti solidi devono essere raccolti in contenitori a chiusura completa opportunamente sistemati sul terreno. I conduttori assicurano lo svuotamento almeno periodico dei contenitori ed il relativo asporto dei rifiuti ad opera del servizio pubblico di nettezza urbana, ovvero, qualora il campeggio sorgesse in località non servita da detto servizio, il relativo inoltro degli stessi nei luoghi di raccolta autorizzati.

5)
L'art. 3, comma 6, è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 26 luglio 2016, n. 19.
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