(1) Salvo quanto previsto per i campeggi, le aree di sosta per autocaravan, le piscine natatorie e le rimesse di autoveicoli o vetture, che devono rispondere alle rispettive norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno i requisiti di cui all’articolo 30, comma 2, della legge: 2)
- A) gli esercizi di somministrazione di pasti o bevande e gli esercizi ricettivi fino a venticinque posti-letto, quando
- a) si rispettano le norme e gli standard vigenti in materia di igiene e sanità e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché le eventuali prescrizioni del sindaco; 3)
- B) gli esercizi ricettivi con più di venticinque posti-letto, quando, in aggiunta al precedente punto a):
- b) le aree a rischio specifico facenti parte del volume edilizio destinato ad attività ricettiva, quali centrali termiche o rimesse per autoveicoli, rispondono alle specifiche normative antincendio vigenti;
- c) le cucine ed i relativi impianti a servizio delle attività ricettive risultano integralmente conformi alle vigenti disposizioni antincendio;
- d) è installato un sistema d'allarme per segnalare la minaccia d'incendio, udibile nei vari locali dove c'è presenza di persone, allo scopo di rendere tempestivamente possibili le operazioni di esodo. Il sistema di allarme deve funzionare con energia elettrica ed essere provvisto di rete autonoma a quella utilizzata per i servizi vari nell'ambito del volume edilizio destinato ad attività ricettiva. Per esercizi che hanno non più di dieci camere, il sistema d'allarme può essere anche di tipo manuale, purché atto a segnalare la situazione d'emergenza in tutta l'area occupata dalle camere;
- e) è installato altresí un idoneo sistema di illuminazione di sicurezza appositamente previsto per entrare automaticamente in funzione in caso di interruzione o sospensione dell'energia elettrica normale a servizio dell'attività ricettiva, e sono previsti, su prescrizione del sindaco, idonei mezzi antincendio;
- f) nelle camere non vengano installati o impiegati fornelli di qualsiasi tipo per riscaldamento di vivande, stufe a gas o stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a cherosene, a carbone o simili per riscaldamento, e non vengano tenuti depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali interrati facenti parte del volume edilizio destinato ad attività ricettiva;
- g) nei locali dell'esercizio ricettivo la limitazione del carico d'incendio non risulta superiore a 50 kg/mq. Il carico d'incendio include i materiali combustibili facenti parte degli arredi, delle attrezzature in dotazione, della composizione di pareti, solai eccetera e ogni altro componente presente che abbia i requisiti per partecipare alla combustione. Qualora tale condizione non potesse essere soddisfatta, in tutti i locali ove fosse superato il carico d'incendio di 50 kg/mq di legna standard, deve essere installato un idoneo impianto di rilevazione d'incendio, in grado di avvertire subito il personale di servizio;
- h) sono tenuti in evidenza, in portineria o nel luogo che risulta presidiato, le indicazioni dei provvedimenti appropriati da adottare in caso d'incendio da parte del personale di servizio;
- i) in ogni camera utilizzata dalla clientela sono esposte le istruzioni sul comportamento che, in caso d'incendio, deve tenere la clientela alloggiata stessa.
(2) La rispondenza alle prescrizioni tecniche di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) non è richiesta per gli esercizi ricettivi con più di venticinque posti-letto ubicati in edifici pregevoli per arte e storia, i quali devono rispondere alle norme di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564. La pregevolezza predetta deve essere attestata dal competente ufficio provinciale.
(3) L'allegato A al presente decreto concerne l'approvazione delle prescrizioni tecniche di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. Le stesse dovranno adeguarsi nei tempi e secondo le modalità ivi previste a tali prescrizioni.4)